Opportunità per le imprese

A causa dei continui rimaneggiamenti normativi pare opportuno fornire un sintetico quadro d’insieme delle normative attualmente in vigore

Responsabilità di filiera nel contratto di trasporto

Nei trasporti si definisce “contratto scritto” solo il contratto che oltre ad essere stipulato in forma scritta contiene le seguenti indicazioni:

Data certa

  • Identificazione certa del vettore e indicazione del suo numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

  • Individuazione di un corrispettivo per i servizi di trasporto, liberamente concordato tra le parti, e sua modalità di pagamento.

  • Stabilisce un compenso certo per i tempi di attesa al carico e scarico merci che dovessero superare la franchigia contrattuale.

  • Indicazione della tipologie e quantità di merce trasportata, e dei relativi luoghi di presa in carico e scarico della merce.

  • Quindi, in assenza anche solo di uno dei citati elementi il contratto si intende sempre stipulato in forma non-scritta.

Si individuano tre figure specifiche relativamente alla filiera del trasporto:

  • Il committente
  • Il vettore
  • Sub-vettore
  • Responsabilità e obblighi del committente

In caso di contratto stipulato in forma scritta

Il committente è tenuto a verificare, precedentemente alla stipula del contratto, l’adempimento degli obblighi retributivi, contributiva e assicurativi in capo al vettore, tale obbligo è ottemperato richiedendo al vettore stesso documentazione di regolarità contributiva, non antecedente di tre mesi, rilasciata dagli Enti previdenziali (ad oggi il DURC). Qualora non svolga questa verifica il committente è responsabile in solido con il vettore e un eventuale sub-vettore per gli oneri contributivi e assicurativi non versati limitatamente ai servizi svolti e per un tempo trascorso dalla cessazione del contratto non superiore ad un anno. Qualora il contratto di trasporto sia superiore ai 30 gg, il committente è tenuto ad adeguare il valore del corrispettivo concordato con il vettore, nella quota parte relativa alla copertura del costo del gasolio, là dove il costo del gasolio stesso abbia subito una variazione (positiva o negativa) superiore al 2%.

In caso di contratto stipulato in forma non-scritta
Il committente che non svolgesse la verifica della regolarità contributiva in aggiunta agli obblighi già previsti nel caso di contratto stipulato in forma scritta si assumerebbe gli oneri di eventuali inadempimenti dei versamenti fiscali e delle sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada fatti dal vettori e relativamente ai servizi svolti.

Responsabilità e obblighi del vettore--

Il vettore in caso di subvezione assume rispetto al sub vettore gli stessi tipi di obblighi del committente.
Il vettore è tenuto a consegnare al committente la documentazione attestante la sua regolarità contributiva non precedente di 3 mesi.

Responsabilità e obblighi del sub vettore

Il sub vettore non può a sua volta cedere in subvezione a terzi il servizio di trasporto in caso.